CATASTO - Nuove sanzioni: termini di applicazione
Pubblicato il: 30/04/2011
L'AdT chiarisce, con la circ. n. 4 allegata, che le nuove sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi, quadruplicate negli importi minimo e massimo dall'art. 2 co. 12 del D.Lgs. 23/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011, si applicano - in ossequio al principio di irretroattività - in relazione al momento in cui la violazione è stata commessa.
E quindi, se la violazione dei predetti obblighi è stata commessa a partire dal 1° maggio 2011, si applicano i nuovi, maggiori, importi stabiliti dal decreto legislativo n. 23 del 2011; se invece la violazione è stata commessa anteriormente al 1° maggio 2011, si applicheranno gli importi vigenti fino al 30 aprile 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione.
La circolare chiarisce che le medesime disposizioni normative e i medesimi principi generali trovano applicazione anche per i fabbricati mai dichiarati. Pertanto, anche per tali fattispecie, ai fini della corretta determinazione delle sanzioni applicabili la violazione si configura decorsi 30 giorni dal momento in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.
Circolare_4_2011.pdf