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IMPOSTE - Esenzione ICI dei fabbricati rurali

Pubblicato il: 22/09/2011


PUBBLICATA - (mai troppo presto) - LA MODULISTICA

* * *

Scade il 30 settembre 2011 il termine per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali. 

Lo stabilisce il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. 

La domanda di ruralità può essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, insieme a una o più autocertificazioni con firma autenticata, su modelli conformi agli allegati A, B e C del decreto, insieme ad ogni altro documento utile.

* * *

COMUNICATO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

 

Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe “R”, e D/10.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili.

Con il presente comunicato, sono stabilite le modalità di presentazione, presso l’Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto. In particolare, la predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali e l’autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

Tali atti devono essere presentati all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito “Ufficio”), entro la data del 30 settembre 2011. La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

 

  • mediante consegna diretta all’Ufficio;
  • tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • mediante posta elettronica certificata.

 

 Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli “Uffici territoriali”.

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l’Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.

L’Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L’applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione. La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all’Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell’Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Roma, 21 settembre 2011


Allegato A al DM 14 settembre 2011.pdf
Allegato B al DM 14 settembre 2011.pdf
Allegato C al DM 14 settembre 2011.pdf
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