PREVENZIONE INCENDI - Nuove procedure di iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati
Pubblicato il: 08/09/2011
Il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto 5 agosto 2011 - in vigore dal 27 agosto 2011 - che innova profondamente l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi.
E' stata cancellata la possibilità legata all'anzianità di iscrizione (10 anni minimo) al proprio albo professionale: la nuova procedura prevede la frequenza di un corso base di specializzazione in prevenzione incendi della durata minima di 120 ore ed il superamento dell'esame finale.
Per i professionisti già iscritti il decreto prevede altresì la necessità di seguire corsi o seminari di aggiornamento della durata minima di 40 ore nell'arco dei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto (la prima scadenza è quindi il 26 agosto 2016).
C'è da dire che la possibilità di iscrizione per anzianità, che poteva rivestire un significato in fase di prima attuazione della normativa siccome modificata dalla L. 818/1984, nel tempo lo aveva sicuramente perduto ed anzi poteva costituire un ingiustificato privilegio potenzialmente slegato da qualsiasi contenuto di capacità professionale; inoltre, almeno per la categoria dei geometri - che ha reso obbligatoria la formazione continua dall'1/1/2010 - l'aggiornamento professionale rappresenta una necessità sentita e condivisa.
In allegato il testo del D.M.
SKMBT_C25211090710280.pdf