MANOVRA DI FERRAGOSTO - Pagamenti in contanti
Pubblicato il: 25/08/2011
L`art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 pubblicato in G.U. 188 del 13 agosto 2011 prevede lariduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o medianteassegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).
Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con piu` pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non puo` essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l`apposizione della clausola Non Trasferibile, anche se il pagamento avviene in due rate di 2.000 euro ciascuna.
Il pagamento di somme sino a 2.499,99 euro puo` avvenire con assegno senza indicata la clausola non trasferibile: il libretto di assegni senza tale clausola va richiesto per iscritto alla Banca ed e` dovuta un`imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno. Il pagamento di somme superiori ai 2.499,99 euro deve avvenire con assegno bancario o postale, con indicata la clausola NON TRASFERIBILE o con altri mezzi di pagamento che trovano riscontro nei canali bancari o postali, in modo da garantirne la tracciabilita` (assegni circolari, ricevute bancarie, carta di credito, bonifico etc.).
LIBRETTI AL PORTATORE: Il saldo dei libretti al portatore non puo` essere superiore ai 2.499,99 euro: i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere estinti entro il 30/9/2011 oppure entro la stessa data il saldo dovra` essere ridotto al predetto ammontare. Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione su tali disposizioni. Anche per le violazioni a queste disposizioni sono state inasprite le sanzioni (in genere dal 10% al 40% del saldo del libretto, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 euro e con aumento della sanzione minima e massima del 50% nel caso di somme superiori ai 50.000 euro). Rammentiamo le pesanti sanzioni applicabili all`inosservanza della normativa dall` 1% al 40% delle somme trasferite con il minimo di 3.000 euro - qualora la somma trasferita sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima e` aumentata di 5 volte (nel caso quindi di trasferimento di 50.001 euro si applica la sanzione massima del 40% e` pari a 20.000 euro e la sanzione minima e` pari a 15.000 euro).
da ateneoweb.com