FABBRICATI RURALI - Istanza per il riconoscimento dei requisiti
Pubblicato il: 23/08/2011
Entro il 30 settembre prossimo i fabbricati rurali dovranno essere accatastati solo nelle categorie A/6 o D/10 per usufruire delle agevolazioni fiscali. E’ uno degli effetti del decreto sviluppo approvato a luglio.
“2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.“
“ 2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.“
I proprietari che hanno accatastato i propri edifici rurali con categorie diverse da A/6 e D/10, dovranno ora presentare una domanda di revisione entro il 30 settembre prossimo. Nella domanda si dovrà dichiarare che sussistono i requisiti di “ruralità” previsti dall’articolo 9 del Dl 557/1993 da almeno cinque anni ed ininterrottamente.
Entro il 20 novembre l’Agenzia provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati nell’istanza ed all’aggiornamento del classamento. In mancanza dei requisiti saranno dovute le imposte con interessi e sanzioni raddoppiate.