sei in > Home page / Notizie ed eventi
bologna

Notizie

Elenco completo
06/06/2011

PROFESSIONE: Introduzione SCIA nei comuni di Castenaso, Minerbio, S. Agata Bolognese

Di seguito si riportano le informazioni ricevute, che divulghiamo, suddivise per Comune.

* * *

Castenaso

All'attenzione dei Sigg. Tecnici.


Con l'approvazione del Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011 è stato chiarito che l'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) attiene al campo edilizio; pertanto con decorrenza 14/05/2011 tutti gli interventi di natura edilizia originariamente assoggettati a Denucia di Inizio Attivita' (DIA) sono sostituiti dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA).

La nuova modulistica è già presente sul sito internet comunale all'indirizzo: http://www.comune.castenaso.bo.it/il-comune/moduli-online/Area_tecnica

Rimane tutt'ora valida la disciplina edilizia che norma gli interventi rientranti nella Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e nel Permesso di Costruire.

I tecnici dell'U.O. Edilizia/Sportello Unico sono contattabili, nei normali orari d'ufficio, per ulteriori chiarimenti.

geom. Andrea Matteuzzi

* * *

 

Minerbio

Circolare in merito all’applicabilità della disciplina della SCIA nel comune di Minerbio per l’attuazione di interventi edilizi.

Prot. 8833 del 04/06/2011

Il Decreto legge 78/10 – art. 49, convertito con modifiche dalla Legge 122/10, ha novellato la disciplina dell’art. 19 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, sostituendo la DIA, ove ricorra in ogni normativa statale e regionale, con la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Con l’approvazione del Decreto Legge 70/2011 entrato in vigore il 14 Maggio u.s. è stato definitivamente chiarito, e quindi disciplinato, che l’appliccazione della SCIA attiene anche l’ambito applicativo edilizio.

In sintesi la nuova disciplina prevede:

  • immediato inizio della attività tramite segnalazione dell’interessato, corredata di dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà, attestazioni e asseverazione dei tecnici abilitati, elaborati tecnici, ecc. ;
  • nei 30 giorni successivi l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione della attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività;
  • decorso tale termine all’Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;
  • nei casi in cui la legge richieda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Dal punto di vista operativo, in attesa dell’aggiornamento della modulistica già a disposizione sul sito del Comune – modulistica on line-, per la presentazione possono essere utilizzati gli stessi moduli già in uso per la DIA.

Una revisione della modulistica verrà elaborata a breve e messa a disposizione sul sito del Comune, anche alla luce della conversione in legge del Decreto sopra citato.

Per la presentazione della SCIA rimane invariato il deposito presso l’URP.

I diritti di segreteria corrispondono a quelli già deliberati per la DIA pari ad € 50,00 per SCIA non onerose e da € 50,00 a € 516,00 per SCIA onerose.

La presentazione di SCIA in caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, è subordinata all’ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica, nulla osta di organi competenti, ecc..

Per la tutela della pubblica incolumità inoltre occorre che vengano ottemperati gli obblighi previsti dalla L.R. 19/08, norma per la prevenzione del rischio sismico, ovvero deposito contestuale del progetto strutture o istanza di autorizzazione sismica laddove prevista a seconda dei casi, fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’art.10 comma 3 lettera b).

Dal momento che la modifica normativa ha coinvolto esclusivamente aspetti procedurali, si ritiene che ancora sussista la disciplina della DIA (ora SCIA) prevista dal DPR 380/01 e dalle leggi regionali per quanto attiene i soggetti coinvolti nel progetto edilizio, durata e validità del titolo, varianti in corso d’opera, adempimenti successivi all’esecuzione delle opere (agibilità/scheda tecnica), mentre è puntualmente disciplinato dal citato Decreto Legge che per l’applicazione dei procedimenti sanzionatori in assenza o in difformità dal titolo continua a trovare applicazione il DPR 380/01 (e la Legge Regionale 23/04).

Una doverosa precisazione per quanto attiene ai nuovi profili di responsabilità penale per il tecnico professionista asseverante, in caso di mendaci dichiarazioni. Si rammenta infatti che il comma 6 dell’art.19 già nella precedente stesura novellata dalla L. 122/10 e ora confermata, sanciva che la falsa attestazione sui requisiti e presupposti adottati a fondamento dell’ammissibilità della stessa SCIA è punita con la reclusione da un anno a tre anni. La norma inoltre pare estendere lo stesso profilo di responsabilità anche alle altre dichiarazioni mendaci comunque contenute nella SCIA, ancorché provenienti dal privato nella veste di proprietario/committente o da altro soggetto che a qualunque titolo interagisca nella SCIA e nelle certificazioni ad essa pertinenti.

Rammentiamo infine che in ogni caso è facoltà della committenza dare inizio ai lavori entro un anno dal deposito della SCIA per principio generale dell’attività edilizia.

Il Responsabile del Secondo Settore

Arch. Davide Baraldi

* * *

Sant'Agata Bolognese

Si informa che dal 14/05/2011 è in vigore il D. L. 13/05/2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene una serie di norme relative a diversi ambiti tra i quali l’edilizia.

La novità più incisiva è la modifica all’art.19 L.241/1990 che prevede la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e che, per espressa precisazione di legge, si applica anche all’edilizia sostituendo la DIA.

Si ritiene che, dalla lettura combinata della lett. c) comma 2 del D.L. 70/2011 e del D.P.R. 380/2001, la DIA rimanga in essere per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, ovvero:

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;

Poiché muta completamente la modalità di presentazione di questo titolo abilitativo, che diventa efficace subito, ma che tuttavia deve essere corredato da una serie di pareri ed autocertificazioni si chiede di consegnare direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia (Ufficio n.13, 2°Piano)  tutte le pratiche edilizie (Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL) per sottoporre le stesse ad un indispensabile controllo preventivo, anche al fine di evitare spiacevoli conseguenze quali ad esempio  provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e/o applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 19 comma 3 della L 241/1990.

Sul sito web del Comune

http://www.comune.santagatabolognese.bo.it , alla voce Sportello Unico Edilizia e Imprese è possibile scaricare la nuova modulistica:

- Modulo SCIA

- Modulo DIA (aggiornamento maggio 2011)

- Comunicazione di inizio lavori (aggiornamento maggio 2011)

Si chiede la massima collaborazione e comprensione dei professionisti tecnici dell’edilizia, considerando anche il fatto che è interesse di tutti applicare correttamente una nuova norma.





Progettazione e contenuti a cura di Stefano Batisti e Vanni Salicini. Progettazione e realizzazione web a cura di Andrea Bertoni.