FISCO - Varie
Pubblicato il: 22/03/2011
Leasing immobiliare: chiarimenti su imposte indirette e sostitutiva
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E/2011 chiarisce alcuni dubbi sulla disciplina del leasing immobiliare introdotta dalla Legge di Stabilità 2011
Tutti i contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011 scontano, in unica soluzione, un’imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo 2011. Obbligati solidalmente al pagamento sono le parti contraenti del contratto di leasing, ovvero la società di leasing e l’utilizzatore. Se l’imposta sostitutiva è assolta dalla società di leasing in base a un mandato conferito dall’utilizzatore, l’importo riaddebitato alla società non deve essere assoggettato ad Iva, in quanto costituisce il rimborso di un’anticipazione che la società medesima effettua in nome e per conto dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972. Lo precisa la Circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011 che illustra le novità fiscali sulla nuova disciplina del leasing immobiliare introdotta dalla Legge di Stabilità 2011.
* * *
Agevolazione “prima casa”: se il dichiarante mente, anche i coeredi perdono i benefici
Se un coerede dichiara il falso al fine di applicare l’agevolazione “prima casa” alla successione, la perdita del beneficio opera per tutti i coeredi
Con la Risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla decadenza dall’agevolazione fiscale “prima casa”, nella particolare ipotesi di successione con un solo immobile a più beneficiari. In particolare, le Entrate chiariscono che in caso di falsa dichiarazione, finalizzata alla fruizione del beneficio “prima casa”, decade da tale beneficio non solo il dichiarante, ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione; mentre le sanzioni si applicano soltanto al dichiarante colpevole di dichiarazione mendace. Nel caso in cui l’interessato non trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile o nel caso di rivendita infraquinquennale senza riacquisto entro l’anno di un altro immobile ad adibire a “prima casa”, la maggiore.
da fiscoetasse.com