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IMPOSTE - Detrazione 55% e altro

Pubblicato il: 14/03/2011


Detrazione 55% e lavori che proseguono oltre l’anno: entro il 31 marzo l’invio dell’apposita comunicazione

Detrazione 55%: i lavori a cavallo d’anno e l’invio dell’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2011

Entro il 31 marzo 2011 i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2010, ma terminati nel 2011 devono spedire telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione. Per usufruire della detrazione del 55%, i contribuenti anche se tenuti alla comunicazione in esame, sono altresì obbligati a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Mentre l’omessa comunicazione alle Entrate non fa decadere il diritto alla detrazione, ma comporta l’applicazione di un sanzione da € 258 a € 2.065, l’invio della documentazione all’Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.
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Saldo Iva 2010: il pagamento entro il 16 marzo 2011

Entro mercoledì 16 marzo 2011, i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma sono tenuti al versamento del saldo Iva 2010 risultante da tale dichiarazione

Mercoledì 16 marzo 2011 è l’ultimo giorno per pagare il saldo Iva relativo al 2010 per tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma. Il mancato rispetto del termine potrà essere sanato solo mediante ravvedimento operoso, beneficiando di una sanzione amministrativa ridotta a 1/10 (3% del tributo) se la violazione è sanata entro 30 giorni o a 1/8 (3,75% del tributo) se la violazione è regolarizzata oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui il versamento è stato omesso (dichiarazione Iva 2012 per l’anno 2011). Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il pagamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011.
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Gli immobili storici locati, niente affitto in Unico

Nei dichiarativi 2011 gli immobili storici richiedono il codice di utilizzo 9, non serve più specificare l’affitto

Nei prossimi dichiarativi, mod. 730/2011 e mod. Unico/2011, i proprietari di immobili di interesse storico/artistico dati in locazione, non dovranno più indicare nel quadro dei redditi di fabbricati l’importo del canone. Sarà sufficiente riportare gli altri dati identificativi, e in corrispondenza della colonna 2 il codice di utilizzo residuale 9. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E del 9.3.2011, dove specifica che gli immobili di interesse storico/artistico sono sempre produttivi di reddito fondiario, anche quando sono concessi in locazione.
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Comunicazione sopra i 3.600 euro: probabilmente solo per il contante

Probabilmente l‘obbligo delle comunicazioni sopra i 3.600 euro resterà solo per la transazione in contante, mentre saranno escluse quelle con mezzo di pagamento già tracciato

Secondo quanto dichiarato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, in linea con quanto già espresso in occasione di Telefisco 2011, probabilmente saranno escluse dalle Comunicazioni sopra i 3.600 Euro quelle legate alle transazioni con moneta elettronica o altro mezzo di pagamento già tracciato. Questa correzione porterebbe a ridurre l’impatto del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti, coerentemente con quanto disposto dal D.l. 78/2010, secondo cui l’introduzione del nuovo adempimento dovrebbe limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti.
da fiscoetasse.com





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