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SANATORIA CATASTALE - Nuove indicazioni dell'Agenzia del Territorio

Pubblicato il: 03/09/2010


A ridosso del ferragosto l'Agenzia del Territorio ha emesso la circ. n. 3/2010 (allegata), che affronta sotto vari punti di vista (anche) i problemi pratici legati alla c.d. "sanatoria catastale" e che qui riassumiamo.

Poiché la legge tratta di "unità immobiliari", nulla dev'essere fatto per quelle che unità immobiliari non sono: sembra un sillogismo banale ma è invece un chiarimento opportuno, alla luce dei dubbi, per lo più immotivati, sollevati negli ultimi tempi da acquirenti di immobili magari interessati a strappare un sconto dell'ultimo momento.

E quindi nulla è dovuto per le aree urbane, le unità collabenti, le unità in corso di costruzione, le unità in corso di definizione, i lastrici solari - cioè la categoria F - né per i cosiddetti “beni comuni non censibili” (cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita), che vengono individuati, di massima, nelle seguenti tipologie: androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali.

Per i “beni comuni censibiIi", classicamente l'alloggio del portiere, L'Agenzia ritiene che la dichiarazione di conformità allo stato di fatto non sia obbligatoria nel caso in cui il trasferimento "delle relative quote e diritti" avvenga unitamente al trasferimento deIl'unità immobiliare oggetto di compravendita (quando, a titolo esemplificativo, nella vendita di un appartamento sono ricomprese quote e diritti connessi ai beni comuni censibili).

Quando, invece, l'alloggio del portiere sia venduto separatamente, la dichiarazione di conformità dovrà esser resa, così come quando la vendita interessi le c.d. "unità afferenti".

L'Agenzia ribadisce esplicitamente che hanno rilevanza, ai fini catastali, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita, quali gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero, le modifiche interne incidenti sulla consistenza; precisa ancora che non ha rilevanza la modifica esterna del fabbricato, ampliato successivamente alla redazione della planimetria, qualora non incida sul perimetro dell'unità immobiliare ivi rappresentata, oggetto del trasferimento.

L'Agenzia richiama l'attenzione sul tema della "conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie", oggetto della dichiarazione da rendere in atti dall'intestatario catastale. Tale aspetto è stato ampiamente trattato nella circolare n. 2 del 2010, con la quale è stato precisato che assume rilievo ogni incoerenza che comporti una variazione della consistenza dell'immobile e quindi della rendita catastale.

Particolare attenzione va prestata all'ipotesi di planimetria sulla quale il funzionario deIl'Ufficio provinciale, in fase di accertamento, abbia riportato attestazioni di cd. “non conformità", anche mediante I'apposizione sulla planimetria stessa di annotazioni o di altre evidenze grafiche, che, come tali, possono costituire indizi di anomalie.

Ricorda anche l'Agenzia che la legge ha previsto che la dichiarazione di conformità, resa in atti dagli intestatari, possa essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Segnala infine l'Agenzia di avere avviato, in via sperimentale, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno abilitati successivamente, in correlazione al relativo incarico professionale, tutti i notai ed i tecnici, iscritti agli albi professionali, incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento di cui all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
A tal riguardo informiamo che la sperimentazione, eseguita in collaborazione col CNGeGL, si è già conclusa con successo, e il servizio di consultazione delle planimetrie verrà reso disponibile entro il corrente mese.

circolare 3_2010 prot 42436.pdf


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