MANOVRA - Approvata alla Camera
Pubblicato il: 29/07/2010
Com'è noto la Camera ha approvato senza alcuna modifica il testo già approvato dal Senato: come anticipato la dichiarazione di conformità catastale potrà essere resa da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento; ricordiamo che la conformità dovrà essere valutata sulla base della vigente normativa catastale, come del resto precisato dalla circ. n. 2 dell'Agenzia del Territorio già pubblicata sul sito.
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Il testo definitivo dell'art. 19 co. 14 è pertanto il seguente (in grassetto le modifiche apportate al testo originale dal Senato e approvate dalla Camera).
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14. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
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Ricordiamo altresì che la legge appena approvata prevede l'obbligo di denuncia degli immobili non dichiarati in Catasto entro il 31 dicembre 2010 (art. 19 co. 8); entro il medesimo termine dovranno essere dichiarate le variazioni di consistenza e destinazione dipendenti - questo pare dire il testo - da interventi edilizi (art. 19 co. 9); questo punto francamente non ci è chiaro e certamente ci torneremo sopra.
Non adempiendo, l'Agenzia interverrà in surroga.