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03/06/2010
BOLOGNA - Attività edilizia libera: L. 73/2010 - NUOVA MODULISTICA
Dal sito del Settore Urbanistica del Comune di Bologna
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Legge n. 73/2010 (conversione del D.L. 40/2010): Attività edilizia libera
Dal 26 maggio 2010 è in vigore la Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001.
In particolare una serie di attività, definite dall'articolo 6 del D.P.R. modificato, vengono definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC).
Si ritiene quindi di fornire prime indicazioni procedurali; la modulistica (in fase sperimentale e soggetta a modifiche, anche in attesa di quella ufficiale che deve essere approvata dalla Regione Emilia Romagna) è in fase di realizzazione e sarà pubblicata la prossima settimana.
L'Amministrazione Comunale si riserva quindi di meglio specificare a favore di cittadini e professionisti le presenti indicazioni che devono essere considerate un primo orientamento.
Questo il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla Legge 73/2010:

Si possono distinguere tre tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio):
A) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI - quindi NON soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale (alcun titolo abilitativo):
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato
Art. 6, co 1 D.P.R. 380/2001 come modificato
B) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO:
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato
La comunicazione deve essere corredata delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore
Art. 6, co 2, lett. b), c), d), e) D.P.R. 380/2001 come modificato
(990 Kb)
C) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO:
interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all'articolo 6 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 come modificato.
A questa comunicazione vanno allegati gli opportuni elaborati progettuali previsti dal comma 4 del citato articolo.
Art. 6, co. 2, lett. a) D.P.R. 380/2001 come modificato
(992 Kb)
(2009 Kb)
La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione pecuniaria di 258 euro.
Tale sanzione è ridotta a 86 euro in caso di comunicazione effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.