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26/03/2010
IMPOSTE - Compravendita di immobili imponibili IVA
La circolare affronta il problema di un atto di compravendita tra le stesse parti, imponibile IVA, con cui viene alienato un immobile abitativo e più pertinenze (box, cantine o posti auto), stabilendo che in tal caso si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad € 168,00, e una sola volta, non avendo alcuna rilevanza il numero delle pertinenze trasferite e l’aliquota Iva applicata.
Ricorda la circolare: "...Tale circostanza, com’è noto, può verificarsi, tra l’altro, nell’ipotesi frequente di applicazione del trattamento agevolato previsto per la c.d. “prima casa”. In tal caso, infatti, l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento è applicabile solo alla cessione del fabbricato abitativo e limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, mentre le pertinenze ulteriori scontano l’aliquota del 10 o 20 per cento."
In relazione alla giurisprudenza formatasi sul punto, ricorda l'Agenzia che ...come chiarito dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 8142 del 1996, “l’atto complesso va assoggettato ad un’unica tassazione come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un’unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre”. Diversamente, “Le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell'operazione, essendo autonomamente identificabili, porta ad escludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.”
L'agenzia invita infine gli uffici "...a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria qualora non conforme al corretto trattamento tributario della fattispecie come sopra delineato, sempre che non siano sostenibili altre questioni."
In allegato il testo della circolare.
Stefano Batisti
In alleimponibili Iva, aventi ad oggetto un immobile abitativo e più pertinenze, si
applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad
€ 168,00, e una sola volta, non assumendo alcuna rilevanza il numero delle
pertinenze trasferite e l’aliquota Iva applicat
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Circolare n 10E del 12 marzo 2010.pdf